In questo articolo parlerò in modo conciso ma preciso dei principi da applicare alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex partners e, in particolare, alla divisione dell’
Parlerò quindi dell’ipotesi assai frequente in cui la coppia di conviventi, decida di lasciarsi, dopo aver effettuato l’acquisto di un bene immobile successivamente adibito ad abitazione, stipulando eventualmente anche un contratto di mutuo intestato ad entrambi.
Come sarà attribuito l’immobile comune? E se uno dei due conviventi ha investito somme maggiori rispetto all’altro per l’acquisto di tale immobile o per il pagamento delle rate del mutuo come potranno essere regolati i rapporti economici?
Per rispondere a queste domande analizzeremo i capi più importanti della sentenza della Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20062
IL CASO
- Nella fattispecie in esame si discute della divisione di un
immobile comune fra ex conviventi, attribuito dal giudice di primo grado al partner, dietro pagamento di conguaglio, tenuto conto del mutuo gravante su ambedue i comproprietari. - La Corte d’appello di Milano, adita dalla ex compagna, ha modificato il valore del bene e la misura del conguaglio, adottando un diverso criterio di conteggio del mutuo residuo e diminuendo l’importo stabilito in primo grado;
- Anche l’ex compagno ha proposto appello contro la sentenza di primo grado chiedendo che, nella determinazione delle quote di proprietà, si tenesse conto del diverso e maggiore apporto da lui fornito per l’
acquisto dell’immobile. - La Corte d’appello ha ritenuto che l’
acquisto fosse avvenuto per quote indivise e quindi al 50%, perchè mancavano elementi che facessero pensare al contrario (dichiarazione delle parti nell’atto diacquisto al momento della stipula, del pagamento delle rate, etc.), e che anche se l’ex compagno avesse dimostrato di aver contribuito in misura maggiore a tale acquisto, lo avrebbe comunque fatto a titolo di liberalità (e quindi di donazione) nei confronti della co-acquirente, trovando, l’intento liberale, giustificazione nella stessa situazione di convivenza. - L’ex compagno ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
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Con il primo motivo Il ricorrente sostiene che era stata acquisita la prova del maggior esborso da lui sostenuto per l’acquisto, prova idonea a superare la presunzione di parità delle quote di proprietà dell’immobile.
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Secondo la Cassazione tale motivo è infondato. La presunzione di parità delle quote dei partecipanti alla comunione, opera infatti solo in difetto di indicazione del titolo, ossia nell’atto di compravendita. Nella sentenza impugnata si assume che l’acquisto dell’immobile, era avvenuto per quote indivise e paritarie. Quindi secondo tale espressa previsione contenuta nel titolo, la comunione è da considerarsi in parti uguali nonostante il maggior esborso sostenuto e provato dal ricorrente.
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Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello avesse erroneamente ravvisato, nel maggiore apporto fornito dall’attuale ricorrente all’acquisto dell’immobile, l’adempimento di una obbligazione naturale.
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Secondo la Cassazione tale motivo risulta fondato.
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La Corte d’appello ha quindi erroneamente ravvisato, nel maggiore apporto fornito dall’attuale ricorrente all’acquisto dell’immobile, l’adempimento di un’obbligazione naturale, nata per il solo fatto della convivenza more uxorio che avrebbe giustificato il maggiore apporto del compagno per spirito di liberalità. La Corte d’appello però non ha considerato che l’animus donandi deve essere provato. La giurisprudenza ammette anche la prova per presunzioni, ma tali presunzioni devono essere serie, in base ad un rigoroso esame di tutte le circostanze del caso singolo.
IN CONCLUSIONE
Per le coppie di conviventi che intendano acquistare un immobile, è bene tenere conto che, nel caso uno dei partner sostenga al momento dell’acquisto maggiori esborsi rispetto all’altro, salva diversa indicazione nel titolo di acquisto o in successive pattuizioni, l’immobile si intenderà o presumerà acquisito in parti uguali.
Tali maggiori esborsi, concretizzati al momento dell’acquisto o nel successivo pagamento autonomo delle rate di un eventuale mutuo, non possono essere considerati un atto di liberalità (cioè una donazione) per il solo fatto della convivenza, a meno che l’altra parte non dimostri che vi era volontà effettiva di donare.
Sarà quindi possibile per il partner che avrà investito maggiori somme richiederle all’altro partner a titolo di rimborso.
Un consiglio per chi mi legge. Non pensate che una consulenza legale possa minare le basi del vostro rapporto o la fiducia reciproca. Una consulenza legale prima di affrontare un momento importante dal punto di vista personale ed economico non scardina le basi della coppia ma le rinforza, dando peso alle intenzioni e prevenendo possibili incomprensioni o malintesi.
Non esitare a contattarmi se l’argomento Ti interessa direttamente o comunque ha stimolato la Tua curiosità.