Per i Giudici della Suprema Corte di Cassazione se la donna non ha sfruttato adeguatamente il proprio titolo di studio, allora va “tagliato” l’assegno divorzile a lei riconosciuto.

Molta attenzione va posta alla motivazione data dai Supremi Giudici che hanno perfettamente “soppesato” non solo gli aspetti economici presenti e passati, ma anche il potenziale economico futuro, nonché il contributo dato al sostegno della famiglia e alla gestione della vita domestica.

Il caso

Moglie e marito ufficializzano il proprio divorzio senza tuttavia trovare un accordo sul fronte economico: rimane infatti in discussione, soprattutto, l’assegno divorzile preteso dalla donna.
In Tribunale i giudici sanciscono che l’uomo dovrà versare all’ex moglie 1.400 euro al mese. In appello la cifra viene ridotta a 900 euro.
La ex moglie è in possesso della laurea in Fisioterapia che la abilita a svolgere attività lavorativa come fisioterapista;
La ex moglie esercita l’attività di istruttrice di pilates con corsi presso la casa coniugale;

 

La donna  ricorrere in Cassazione per chiedere che le venga riconfermata in tale sede la somma che le era stata riconosciuta dal Giudice di Primo Grado

Dalla Cassazione viene confermata la decisione emessa in secondo grado. Inutili le obiezioni proposte dalla donna.
I magistrati osservano che il giudice di appello ha fondato le proprie valutazioni «non su una mera equiparazione economica dei patrimoni dei due coniugi» bensì su una pluralità di fattori

La quantificazione economica dell’assegno divorzile è costante argomento di discussione tra i giuristi.

I criteri “liquidi” su cui il Giudice può basarsi per determinare se l’assegno spetti e in che misura, possono creare confusione nell’utenza, in quanto il cliente, forte dell’esperienza di un conoscente o di un amico risultato “vincitore” nel conflitto, pensa di potere in automatico applicare quel risultato alla sua situazione personale.

E’ bene affidarsi in questi casi a professionisti esperti in materia, che possano illustrare l’ampia casistica affrontata quotidianamente dai nostri Tribunali, mettendo in guardia sia da pericolosi pronostici di vittoria scontata sia da atteggiamenti arrendevoli.

Nella decisione in commento la quarta sezione della Cassazione civile con la propria ordinanza del 29 settembre 2021, n. 26389 ha valutato, soppesandoli, tutti i seguenti aspetti, riconoscendo alla ex moglie il diritto all’assegno divorzile in entità ridotta:

  • L’assegnazione alla donna della casa familiare (ed il conseguente esonero di spesa per la locazione e per la gestione della casa);
  • La lunga durata del matrimonio;
  • La contribuzione offerta dalla donna al successo professionale del marito ed alla formazione del cospicuo patrimonio immobiliare;
  • L’agiato tenore di vita vissuto dalla famiglia nel suo complesso durante la convivenza matrimoniale e la posizione economica e professionale del marito.
  • La capacità della donna di svolgere attività lavorativa quale fisioterapista;
  • La mancata prova da parte donna sulla “carenza di risorse economiche” e sull’ “impossibilità di procurarsele”.

    Non esitare a contattarmi se l’argomento Ti interessa direttamente o comunque ha stimolato la Tua curiosità.

    Contatti

    Serena Polo

    Avvocato a Bassano del Grappa (VI)