Nell’atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato. La dichiarazione di nascita stabilisce il legame di filiazione tra il bambino e il genitore/i che lo riconoscono quale figlio.
Per quanto riguarda l’attribuzione del cognome al figlio la Corte Costituzionale, con la propria sentenza n.131 del 31.05.2022, ha stabilito importanti novità nel nostro ordinamento, dichiarando l’illegittimità di alcune norme del codice civile e di altre leggi relative ai minori, nella parte in cui prevedono che il figlio nato nel matrimonio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

 

Dal 2 giugno sono quindi pienamente operative le nuove regole in materia di attribuzione del cognome risultanti in seguito all’intervento della Corte Costituzionale, che gli ufficiali di stato civile sono tenuti fin da subito ad applicare.

Pertanto il Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno ha emanato una Circolare, la n.63 del  1° giugno 2022, con le indicazioni operative per l’attribuzione del doppio cognome all’anagrafe.

Ecco quindi di seguito quali sono le decisioni che i genitori dovranno e potranno prendere riguardo al cognome da attribuire al proprio figlio.

SE ESISTE UN ACCORDO TRA I GENITORI

 Si potrà attribuire al figlio il cognome di uno solo di essi. Tale accordo non può essere surrogato, ossia sostituito, da una decisione del Giudice.

SE NON ESISTE UN ACCORDO TRA I GENITORI

Se non esiste un accordo tra i genitori sull’unico cognome da attribuire al figlio, dovranno essere assegnati entrambi i cognomi ma sarà necessario trovare un accordo sull’ordine degli stessi.

SE NON ESISTE UN ACCORDO TRA I GENITORI SULL’ORDINE DA DARE AI COGNOMI

Ove difetti l’accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono attualmente di approntare è quello dell’intervento giudiziale.

REGOLE GENERALI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

I genitori dovranno tenere conto che è necessario preservare la funzione del cognome che è quella di identificare una persona a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e privato.

Tale fondamentale funzione non è ovviamente compatibile con un meccanismo che veda il moltiplicarsi dei cognomi nel succedersi delle generazioni.

Pertanto il genitore o i genitori titolari del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari dovranno poi scegliere quello tra due che ritengano più rappresentativo del rapporto genitoriale, a meno che non scelgano di comune accordo di attribuire al figlio il doppio cognome di uno soltanto di essi. 

NOTE TECNICHE

La circolare del Ministero dell’Interno non è intervenuta circa le modalità necessarie per documentare l’accordo fra i genitori, sia in riferimento all’ordine di attribuzione dei due cognomi, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome. Sarà pertanto importante informarsi al fine di rendere definitiva e non impugnabile questa importante decisione.

Non esitare a contattarmi se l’argomento Ti interessa direttamente o comunque ha stimolato la Tua curiosità.

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Serena Polo

Avvocato a Bassano del Grappa (VI)