Spesso il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne mi chiede se, in luogo di effettuare il versamento all’altro genitore, come stabilito dalla sentenza di separazione o divorzio, possa versarlo direttamente al figlio.

La risposta è negativa, come confermato da una giurisprudenza costante e granitica, tra cui, da ultimo, la sentenza oggi presa in esame ossia la n.34100 emanata dalla Cassazione civile sez. I il 12/11/2021, 

In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest’ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest’ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.

IL CASO
  • Nel caso in esame il figlio maggiorenne della coppia divorziata, aveva espresso al padre, genitore non convivente e tenuto al mantenimento, tramite un semplice foglio scritto e sottoscritto di suo pugno, la sua volontà di percepire direttamente l’assegno di mantenimento a cui il padre era tenuto in base alla sentenza di divorzio.
  • La Cassazione ha ritenuto che tale atto scritto del figlio non sia sufficiente a renderlo titolare del diritto alla percezione diretta dell’assegno di mantenimento.
  • l’art. 337-septies c.c., riconosce infatti al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell’assegno di mantenimento.
  • tuttavia per percepire direttamente l’assegno il figlio dovrà partecipare al giudizio di separazione o divorzio avanzando una sua propria autonoma domanda, o formulare un’autonoma domanda successivamente alla separazione o divorzio dei genitori.

IN CONCLUSIONE

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, il genitore obbligato non potrà effettuare il versamento direttamente nelle mani del figlio se questi non avrà precedentemente formulato esplicita domanda giudiziale in tal senso, ossia non avrà formalmente richiesto al giudice di divenire diretto beneficiario del mantenimento.

In mancanza della corrispondente domanda del figlio, il genitore tenuto al mantenimento dovrà quindi continuare a versare le corrispondenti somme a favore dell’anno genitore, il quale, in caso di comportamento contrario, avrà diritto di ottenere gli arretrati e ciò anche se il genitore tenuto al mantenimento sarà in grado di dimostrare di averlo versato nelle mani del figlio.

 

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Serena Polo

Avvocato a Bassano del Grappa (VI)