La litigiosità dei rapporti tra i coniugi o tra gli ex conviventi durante o dopo la separazione sfocia spesso in atteggiamenti che vanno ingiustamente a coinvolgere i figli, i quali, purtroppo, vengono utilizzati come “merce di scambio” e costretti a dichiararsi “fedeli” all’uno o all’altro dei genitori.

Ne è un tristissimo esempio il caso in analisi, portato innanzi al Tribunale di Venezia, Sez. II, Sentenza del 2 dicembre 2021, il quale ha da ultimo condannato il genitore inadempiente a risarcire i danni sia all’altro genitore che ai propri figli.

Il caso
  • La sentenza in commento è l’ultimo atto di una separazione giudiziale complessa, iniziata nel 2017 e conclusasi dopo 4 anni.
  • Durante il processo di separazione venivano emessi dei provvedimenti provvisori in cui, tra le altre cose, veniva previsto l’affidamento condiviso delle due figlie, con collocazione prevalente presso la madre, disciplinate le visite paterne e la permanenza delle figlie presso i genitori durante le festività.
  • Il padre si rifiutava di dare esecuzione ai provvedimenti presidenziali, tratteneva le figlie presso di sé e non provvedeva a consegnare né le bambine né la casa familiare alla madre.
  • La madre formalizzava quindi apposita istanza in cui enunciava i disagi manifestati dalle figlie. La maggiore si rifiutava di andare a scuola e la minore non veniva portata all’asilo
  • Il giudice incaricava un consulente per valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, sentendo anche le figlie.
  • Il consulente, all’esito delle indagini compiute, criticava fortemente l’atteggiamento dei genitori e suggeriva l’immediato intervento dei servizi sociali, ai quali venivano affidate le figlie.
  • I servizi sociali evidenziavano nella propria relazione l’esito negativo di tutti i tentativi di collocamento delle bambine a casa della madre e l’impossibilità di continuare con ulteriori tentativi, dato che le piccole esprimevano un radicale rifiuto anche solo di essere avvicinate dalla madre e dagli operatori e di fare quanto i genitori chiedevano loro.
  • La madre chiedeva al Giudice la condanna del coniuge al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito dalle figlie.

Il genitore che pone ostacoli al rapporto del coniuge con i figli, anche con espedienti di vario tipo e non ottemperando ai provvedimenti giudiziari, creando difficoltà al rapporto tra i minori e l’altro genitore, crea danni alla prole e va quindi condannato al risarcimento del danno anche in favore dei figli.

Il Tribunale di Venezia ha affrontato approfonditamente la questione, accogliendo sia la domanda sanzionatoria sia la domanda risarcitoria articolate dalla madre per i comportamenti del padre che ostacolavano l’attuazione del regime di affidamento delle figlie e considerati dal tribunale come pregiudizievoli

Secondo il Tribunale, il contegno del padre non è stato collaborativo a realizzare il recupero di una sana genitorialità e quindi va sanzionato anche senza necessità di approfondire la sussistenza, peraltro evidente, di un pregiudizio per le figlie.

Queste, infatti, secondo la sentenza in commento, a causa dell’atteggiamento del padre hanno avuto un grave fattore di rischio evolutivo per il loro sviluppo psico – affettivo.

Anche la domanda risarcitoria proposta dalla madre a tutela delle figlie minori, secondo il tribunale, ha potuto trovare accoglimento alla luce della valutazione del consulente circa gli effetti del comportamento paterno, definito come atteggiamento di narcisismo e onnipotenza, che ha costretto ad allontanarne le figlie, imponendo loro anche in tal modo ulteriore dispiacere. Secondo il Tribunale, questo atteggiamento ha causato una perdita parentale, seppure temporanea e non definitiva e quindi il Tribunale ha condannato il responsabile a versare la cifra di euro cinquemila in favore di ciascuna delle figlie.

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Serena Polo

Avvocato a Bassano del Grappa (VI)