Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto:

1) dell’impossibilità per l’ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa;

2) del contributo apportato dal coniuge richiedente alla costruzione del patrimonio familiare, valutando in particolare l’incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali.

A conferma di tale modus operandi la recentissima Cass. civ., sez. VI-1, ord., 23 settembre 2022, n. 27948.

IL CASO
  • Nel giudizio di divorzio di due coniugi, il Tribunale di Varese determinava l’assegno di mantenimento dei due figli a carico dell’uomo (primario ospedaliero), mentre respingeva la domanda di assegno divorzile avanzata dalla donna (62enne casalinga).
  • La sentenza veniva impugnata dinanzi alla CdA di Milano la quale, accogliendo parzialmente l’impugnazione della donna prevedeva un assegno divorzile a carico dell’ex marito e a favore della donna.
  • La questione giungeva quindi in cassazione dove venivano ribaditi concetti giurispudenziali orami consolidati:
  • 1) Presupposto fattuale per il riconoscimento di un assegno divorzile è la sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi;
  • 2) Al fine del riconoscimento dell’assegno divorzile, non sarà tuttavia sufficiente provare tale sperequazione ma sarà  necessario verificare il contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge mediante complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale che tenga necessarimente conto anche della durata del matrimonio e.
  • A tale ultimo fine il giudice dovrà verificare:
  • a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
  • b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
  • c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
  • d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.

IN CONCLUSIONE

Posto che la differenza economica da sola non è sufficiente a determinare il diritto del coniuge più debole a percepire l’assegno divorzile, sarà necessario informarsi presso un professionista che ricostruirà insieme a voi la storia del matrimonio e verificherà l’esistenza di tutti gli ulteriori requisiti necessari alla richiesta, nonchè la possibilità di dare prova davanti al Giudice della loro esistenza.

Un consiglio per chi mi legge. Ogni matrimonio è un caso a sè e situazioni apparentemente simili possono condurre a risultati differenti. Non fidatevi delle “chiacchiere da bar” e del “sentito dire”.

La delicatezza di certi temi richiede studio, competenza, pazienza e, come sempre, attitudine all’ascolto e al buon senso.

 

Non esitare a contattarmi se l’argomento Ti interessa direttamente o comunque ha stimolato la Tua curiosità.

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Serena Polo

Avvocato a Bassano del Grappa (VI)