Cos’è la casa famigliare? A chi viene assegnata, con quali criteri e per quanto tempo?
Queste sono tra le domande principali che le coppie in fase di separazione mi pongono.
L’investimento affettivo oltre che economico che la coppia ha riposto nella propria abitazione rende questo argomento molto delicato e determinante nella definizione degli equilibri futuri.
IN PILLOLE
Alla casa familiare si applica l’art. 337-sexies c.c. il quale prevede che:
1) il giudice assegna il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli;
2) il giudice deve tenere conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici fra i coniugi;
3) il diritto al godimento della casa familiare viene meno nei casi in cui l’assegnatario:
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa;
inizi una convivenza more uxorio;
contragga nuovo matrimonio.
DEFINIZIONE
La casa familiare è il bene immobile in cui si svolgeva la vita familiare allorché la famiglia era unita. Per casa familiare si può intendere solo l’immobile che costituisce ancora, al momento della separazione, il luogo in cui la famiglia vive.
Ne consegue che:
- non può pertanto essere oggetto di assegnazione un immobile che i coniugi avevano già lasciato, seppure da poco tempo, prima della separazione.
- non può essere oggetto di un provvedimento di assegnazione un immobile in cui i coniugi avevano solo progettato di trasferirsi prima della crisi familiare, senza avere tuttavia ancora realizzato il loro proposito.
PRESUPPOSTI PER L’ASSEGNAZIONE
- Il primo presupposto dell’assegnazione del diritto di abitare nella casa familiare è che il coniuge dell’assegnatario o entrambi i coniugi abbiano la proprietà della casa o un altro diritto di godimento reale o personale (ad esempio un contratto di locazione o di comodato).
- Altro presupposto, secondo la giurisprudenza, è che il coniuge assegnatario sia affidatario di figli minori o conviva con figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
NOTA BENE
- Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale si estende anche ai beni mobili che costituiscono l’arredo dell’abitazione, a meno che i coniugi non abbiano pattuito – anche al fuori dei patti omologati in una separazione consensuale – che alcuni beni mobili siano prelevati dalla casa coniugale dal coniuge che ne è proprietario esclusivo;
- In assenza di figli, la casa coniugale può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.
Non esitare a contattarmi se l’argomento Ti interessa direttamente o comunque ha stimolato la Tua curiosità.