Dal mese di giugno 2023 la soglia di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è stata elevata ad €12.838,01 (oltre €1.000,00 in più rispetto alla precedente soglia pari ad € 11.734,93).
La persona non abbiente o priva di redditi, al fine di agire o di difendersi in giudizio, può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato (si tratta del patrocinio a spese dello stato – detto anche “gratuito patrocinio”).

 

COS’E’ IL GRATUITO PATROCINIO?

La persona non abbiente o priva di redditi, al fine di agire o di difendersi in giudizio, può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato (si tratta del patrocinio a spese dello stato – detto anche “gratuito patrocinio”).

Ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati fornisce agli utenti l’elenco degli avvocati iscritti che sono disponibili a svolgere la propria attività con patrocinio a spese dello stato. Tale elenco è reperibile anche on line consultando il sito di ciascun ordine.

L’avvocato, una volta contattato, fornirà al cliente tutta la modulistica necessaria per accedere al beneficio e lo assisterà nella compilazione della stessa. Sarà l’avvocato che si occuperà di inoltrare al Consiglio dell’Ordine la relativa domanda che verrà valutata sia per quanto riguarda il rispetto della soglia di reddito prevista, che per quanto riguarda l’azione intrapresa che non dovrà essere manifestamente infondata.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è previsto sia per i giudizi civili che penali, nelle procedure di volontaria giurisdizione (come ade esempio le separazioni consensuali e i divorzi congiunti) ed anche per il processo amministrativo, contabile e tributario. L’ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta anche per la mediazione e per la procedura di negoziazione assistita.

QUAL’E’ LA SOGLIA DI REDDITO PRESA IN CONSIDERAZIONE?

Il Ministero della Giustizia adegua periodicamente la soglia del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio tenendo conto della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La soglia di reddito per accedere al gratuito patrocinio è stata recentemente elevata ad € 12.838,01.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Tuttavia, qualora il patrocinio a spese dello Stato venga richiesto per una difesa in un processo penale ed il soggetto richiedente l’assistenza legale conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante ma il tetto reddituale è maggiorato di € 1.032,91 per ciascuno dei detti familiari conviventi.

Rispetto alla soglia di reddito cumulata dai famigliari conviventi sussiste un’eccezione anche nei procedimenti di natura civilistica: si tiene infatti conto del reddito personale del solo istante quando la causa che si intende avviare (o in cui si intende resistere) ha ad oggetto diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Esempi tipici sono le cause di separazione, divorzio, mantenimento dei figli naturali.

L’indennità di accompagnamento per invalidi civili e tutte le entrate che hanno mera finalità di sussidio statale non concorrono a formare la base di calcolo rilevante ai fini della determinazione della soglia di reddito utile per accedere all’istituto.

COME CALCOLARE IL REDDITO?

Il reddito a cui fare riferimento viene così determinato:

Reddito complessivo

– deduzione per abitazione principale

– oneri deducibili

= reddito imponibile.

Attenzione anche a quali redditi vengono conteggiati. A norma di legge, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ossia l’IRPEF (ad esempio gli interessi sui conti correnti) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (ad esempio la pensione di guerra, l’indennità di mobilità).

Si ritiene che, nel caso di situazioni particolari in cui il reddito sia inferiore ai limiti di legge ma siano presenti beni mobili (come ad esempio rilevanti depositi sul conto corrente) ed immobili che contribuiscono alla formazione del patrimonio globale del richiedente, la decisione in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere valutata caso per caso e, quindi, demandata al Magistrato.

 

Lo studio Legale dell’avvocato Serena Pole offre assistenza in gratuito patrocinio

Non esitare a contattarmi se l’argomento Ti interessa direttamente o comunque ha stimolato la Tua curiosità.

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Serena Polo

Avvocato a Bassano del Grappa (VI)