La circolare INPS n. 23/2022 e il messaggio n. 1714/2022 hanno chiarito gli interrogativi sorti in materia di assegno unico per quelle coppie separate che avevano in precedenza regolamentato la spettanza degli assegni nucleo famigliare, assegni che, come noto, sono ora stati aboliti in quanto anch’essi “ricompresi” nelle somme percepite a titolo di assegno unico

Ecco quindi come funziona l’assegno unico per i figli in caso di separazione o divorzio dei genitori, alla luce dei chiarimenti forniti da INPS con la circolare ed il messaggio sopra citati.

Focus
  • La disciplina in prima battuta dettata in tema di assegno unico ha fin da subito creato una serie di problemi interpretativi per quanto riguarda le coppie separate e divorziate.
  • In particolare, il genitore che, in sede di separazione o divorzio, si era visto attribuire dal Giudice l’intero ammontare degli assegni nucleo famigliare, se ne vedeva ora parzialmente privato, stante la regola della ripartizione paritaria dell’assegno unico in capo ad entrambi i genitori.
  • Tale peggioramento della situazione patrimoniale del genitore che fosse stato in precedenza unico assegnatario dell’assegno famigliare avrebbe potuto generare nuovi conflitti.
  • INPS è quindi intervenuto a chiarire, fra le altre, anche questa situazione, specificando che il genitore che per provvedimento del Giudice fosse stato in precedenza l’unico assegnatario di contributi pubblici, ha ora diritto a vedersi attribuito integralmente l’assegno unico

ISEE DI RIFERIMENTO

Come già spiegato nei precedenti articoli del blog,  l’Assegno Unico è determinato in una somma base parametrata all’ISEE, cui si sommano una serie di maggiorazioni, calcolate in ragione del numero e delle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.

L’INPS ha chiarito (Circolare del 9 febbraio 2022 numero 23) che dev’essere considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione a prescindere che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare”.

La domanda può essere presentata da uno o da entrambi i genitori indipendentemente dalla convivenza con il figlio.

Ipotesi di pagamento ripartito

Il principio generale che regola l’Assegno Unico è quello di essere corrisposto in egual misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l’affidamento condiviso dei figli.

Ipotesi di pagamento integrale

  • IN CASO DI ACCORDO: In deroga al pagamento ripartito, i genitori possono stabilire di comune accordo che il sussidio venga interamente erogato ad uno solo dei due, attestando tale circostanza in sede di trasmissione della domanda.
  • PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ESCLUSIVO: Il Messaggio INPS del 20 aprile 2022 numero 1714 ha inoltre ricordato che l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se a seguito di provvedimento del giudice o da un accordo scrittotra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.
  • PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI: Identica sorte se il giudice nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale ovvero il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Si ritiene che a questa ipotesi sia assimilabile il caso in cui ad uno dei genitori venivano assegnati integralmente gli assegni nucleo famigliare (assegni che oggi sono “ricompresi” nella somma erogata a titolo di assegno unico).

INDICAZIONI OPERATIVE

Al fine di gestire le domande di Assegno Unico da parte dei genitori separati o divorziati, l’INPS chiarisce che nelle ipotesi di:

  • Esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
  • Affidamento esclusivo;
  • Provvedimento del giudice che individua chi tra i genitori può percepire i contributi pubblici;
  • Accordo tra le parti;

il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100% (Messaggio numero 1714/2022).

Peraltro, se l’assegno è già corrisposto al 50%, il genitore ha la possibilità di modificare le modalità di erogazione, integrando la domanda telematica a suo tempo presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

Quali documenti allegare alla domanda

L’eventuale documentazione a sostegno del diritto del genitore all’erogazione intera (sentenza di separazione o divorzio, accordo scritto tra le parti, decreto di separazione) non dovrà essere allegata in sede di domanda dell’Assegno o di modifica di un’istanza già presentata. La stessa potrà essere richiesta dall’Istituto in un momento successivo.

Richiesta di riesame

L’altro genitore ha comunque la possibilità di chiedere alla Struttura INPS territorialmente competente un riesame della ripartizione, inviando idonea documentazione a riprova della sua richiesta.

Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, sottolinea il Messaggio numero 1714, non “saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato”. Solo il richiedente potrà in un momento successivo, prosegue il Messaggio, modificare tale scelta “qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda”.

Non esitare a contattarmi se l’argomento Ti interessa direttamente o comunque ha stimolato la Tua curiosità.

Contatti

Serena Polo

Avvocato a Bassano del Grappa (VI)