E’ ormai noto a tutti il nuovo istituto dell’assegno unico universale, destinato al sostegno del reddito delle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni.
Sono numerosi gli aspetti di non facile interpretazione legati alla richiesta dell’assegno unico universale da parte delle coppie di genitori separati o divorziati con figli minori. Bisogna fare i conti con l’applicazione pratica e con tutte le criticità legate, prima ancora che al calcolo dell’ISEE minorenni, alla corretta individuazione dei componenti del nucleo familiare e dei redditi da computare. La normativa che regola questo tipo di dichiarazione sostitutiva unica, infatti, prevede l’attrazione nel nucleo familiare del genitore non più convivente con i figli e alcune eccezioni alla regola generale che vanno ben comprese e applicate.
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare di riferimento comprende entrambi i genitori, ovvero un solo genitore (se vedovo o nel caso in cui l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio o sia stato allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento).
Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati).
CASO DEI GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI
Ai fini del’ applicazione dell’assegno unico universale, si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia:
– separato o divorziato (componente attratta nel nucleo);
CASO DEI GENITORI NON CONVIVENTI
– In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni si considera facente parte del nucleo familiare del figlio (componente attratta) a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) è coniugato con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione;
b) ha figli con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione;
c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario;
d) è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l’estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).
N.B. Qualora il genitore non convivente sia in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non viene attratto nel nucleo e i suoi dati anagrafici non andranno indicati tra quelli del nucleo familiare ma della sua condizione economica si tiene conto integrando l’ISEE del nucleo con una componente aggiuntiva.
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