Per i Giudici della Suprema Corte di Cassazione non spetta al soggetto che deduce di aver subito un danno in seguito a responsabilità medica dare la prova dell’allegato errore del sanitario, ma spetta al sanitario fornire la prova liberatoria di avere esattamente adempiuto, dimostrando che la condotta imprudente ed imperita addebitatagli non era stata da lui posta in essere.

Il caso

Una signora alla quindicesima settimana di gravidanza si era sottoposta ad amniocentesi. Secondo la signora ed il marito l’esame era stato eseguito in modo imprudente e imperito dal medico, il quale, contrariamente alle indicazioni della letteratura medica, aveva proceduto a tre consecutive inserzioni dell’ago nell’utero della donna, con ciò provocandole il pericolo di aborto. In effetti la signora, subito dopo l’esame, aveva subìto una perdita di liquido amniotico. Ne seguirono tre ripetuti ricoveri. All’esito del terzo ricovero l’evento abortivo si era purtroppo effettivamente verificato. I coniugi convennero la A.S.L. dinanzi al Tribunale, chiedendo la condanna al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla perdita del frutto del loro concepimento nonché del danno biologico temporaneo subìto dalla gestante.

La questione è giunta in Cassazione ove si è dibattuta la questione relativa all’onere della prova, ossia su quale parte incomba dimostrare la responsabilità o l’assenza della stessa.

La particolare difficoltà di tale istruttoriaCon la recente sentenza del 29 marzo 2022, n.1005 la Cassazione,   ha confermato quanto già affermato in precedenti pronunce, secondo le quali le fattispecie di responsabilità medica verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge Gelli vanno ricondotte nell’ambito della responsabilità contrattuale.

Questo significa che il creditore (paziente danneggiato) che abbia provato la fonte del suo credito (rapporto sociale con la struttura ospedaliera) ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto (danno da malasanità), non è altresì onerato di dimostrare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore, spettando a quest’ultimo la prova dell’esatto adempimento.

La decisione in esame riafferma l’irretroattività della Legge cd. Gelli Bianco e conferma il corretto riparto dell’onere probatorio da applicarsi ai casi precedenti al 2017, come quello in oggetto.

La Legge cd. Gelli Bianco ha infatti esplicitamente qualificato la responsabilità civile della struttura sanitaria come contrattuale, riconducendo invece nell’ambito della responsabilità extracontrattuale l’operato dell’esercente la professione sanitaria

L’attuale qualificazione della responsabilità civile della struttura sanitaria come contrattuale importa l’applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio del nesso causale previste dalla disciplina della responsabilità contrattuale. 

Ciò significa che il debitore-struttura sanitaria ha l’onere di provare il corretto adempimento, ovvero l’impossibilità di adempiere all’obbligazione contrattuale;

Mentre il creditore-paziente è chiamato a provare:

il proprio credito;

il danno da inadempimento contrattuale di cui richiede il risarcimento;

l’esistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento contrattuale e il danno subito.

Tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno; se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

 La delicatezza della materia, sia per gli interessi coinvolti tra cui il diritto costituzionalmente protetto alla salute, sia per la difficoltà dell’istruttoria, impongono la consulenza specializzata a chi sia stato vittima di un caso di malasanità e voglia richiedere ed ottenere il giusto risarcimento alla struttura sanitaria.  

Non esitare a contattarmi se l’argomento Ti interessa direttamente o comunque ha stimolato la Tua curiosità.

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Serena Polo

Avvocato a Bassano del Grappa (VI)